Successioni di residenti Ue: possono essere applicate anche le leggi di Paesi ex-tra-Ue
- info825188
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Con la sentenza C-21/22 del 12 ottobre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione, ma residente all’interno dell’Ue, può scegliere come legge regolatrice della propria successione la legge del proprio Paese di cittadinanza, anche se extra-Ue.

La Corte Ue ha fornito una interpretazione estensiva dell’articolo 22 del Regolamento (Ue) n. 650/2012, precisando che la facoltà di scelta spetta a “qualsiasi persona”, senza distinzione tra cittadini Ue e cittadini di Stati terzi.Pertanto, un cittadino extra-Ue residente in Europa può validamente optare per l’applicazione della legge del proprio Stato di origine, purché tale scelta sia espressa nelle forme previste per le disposizioni testamentarie.
Chiarimenti giuridici
Il Regolamento (Ue) n. 650/2012, in materia di successioni internazionali, stabilisce due principi fondamentali:
· Regola generale (art. 20): la successione è disciplinata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;
· Deroga mediante optio iuris (art. 22): il soggetto può scegliere, invece, la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, al momento della scelta o del decesso.
Tale scelta deve essere espressa in modo formale, tramite una dichiarazione contenuta in un testamento o risultante dalle sue clausole.Nel nostro ordinamento, poiché vige il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), l’unico strumento per esercitare l’optio iuris è il testamento.
La Corte Ue ha chiarito che l’articolo 22 non limita la facoltà di scelta ai soli cittadini Ue: il termine “persona” impiegato dal legislatore europeo è volutamente generale.Di conseguenza, anche un cittadino, ad esempio, ucraino, svizzero o statunitense residente stabilmente in un Paese dell’Unione può legittimamente scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza per regolare la propria eredità.
La procedura pratica
Per rendere valida la scelta della legge nazionale (optio iuris), il soggetto interessato dovrà:
Redigere un testamento conforme alla forma prevista nel Paese di residenza (es. testamento pubblico o olografo, se ammesso);
Inserire una clausola espressa che indichi la legge dello Stato di cittadinanza come legge regolatrice della successione (es. “Desidero che la mia successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui sono cittadino, ossia la legge ucraina”);
Conservare il testamento presso un notaio o nei registri successori nazionali per garantirne la validità e la reperibilità;
In caso di beni situati in più Stati, è consigliabile richiedere una consulenza preventiva per evitare conflitti di legge o duplicazioni di procedimenti.
La scelta di una legge straniera non incide, di per sé, sulla giurisdizione (cioè sul giudice competente), che resta determinata dai criteri del Regolamento 650/2012: in linea generale, sarà competente l’autorità dello Stato di residenza abituale del defunto, salvo diversa pattuizione o circostanza specifica.
Caso pratico di studio
Il Caso
Il sig. Aamir K., cittadino pakistano residente da anni in Italia, vuole regolare la propria successione per tutelare la seconda moglie italiana e i figli rimasti in Pakistan.
Teme che, senza una pianificazione, la sua eredità venga gestita secondo la legge italiana, molto diversa da quella del Pakistan, basata su quote fisse di derivazione religiosa.
La questione giuridica
Fino al 2023 non era chiaro se un cittadino extra-UE, pur vivendo stabilmente in Europa, potesse scegliere la legge del proprio Paese di cittadinanza per regolare la successione.
La sentenza C-21/22 del 12 ottobre 2023 della Corte di Giustizia UE ha chiarito che:➡ qualsiasi persona, anche non europea, può effettuare una professio iuris ai sensi dell’art. 22 Reg. UE 650/2012, scegliendo la legge del proprio Stato di origine.
L’intervento dello Studio Santagata
Dopo l’analisi della situazione familiare e dei due ordinamenti (italiano e pakistano), si è predisposto un testamento pubblico contenente la clausola di scelta della legge pakistana. In questo modo:
la successione del sig. Aamir sarà regolata integralmente dalla legge del Pakistan;
si evita l’applicazione automatica della legge italiana (in quanto Paese di residenza abituale);
la moglie e i figli risultano tutelati secondo le volontà del disponente.
Conclusione
Questo caso dimostra che un cittadino extra-UE residente in Italia può pianificare validamente la propria successione scegliendo la legge del proprio Paese d’origine. La sentenza C-21/22 ha eliminato ogni incertezza interpretativa, offrendo nuove possibilità di pianificazione successoria internazionale.
NOVEMBRE / 2025 / EDIZIONE #3



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